Acustica Applicata


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Servizi Acustica

Lo studio a.t. esegue su richiesta tutte le misurazioni acustiche necessarie (tempo di riverberazione, livello di calpestio normalizzato, potere fonoisolante apparente, isolamento acustico di facciata, etc.) per il settore dell'edilizia pubblica e privata per il rispetto della Legge 26/10/1995 n.447 (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico), per il D.P.C.M. 01/03/1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) e successive come ad esempio il D.P.C.M. 05/12/1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici), e per tutte le altre disposizioni normative di legge vigenti, valutazioni di impatto acustico, piani di zonizzazione acustica etc.. Inoltre per il settore industriale si eseguono tutte le misurazioni necessarie (con fonometri integratori di precisione, analizzatori di spettro 1/3 di ottava e dosimetri) per il rispetto del Decreto Legislativo 10/04/2006 n.195 (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro).

La direttiva 2000/14/CE dell'08 maggio 2000 sostituisce un insieme di direttive, concernenti macchine da cantiere ed alcune altre tipologie, emanate prevalentemente negli anni '80. La Direttiva 2000/14/CE, in vigore dal 3 luglio 2001, è diventata obbligatoria dal 2 gennaio 2002. In Italia è stata recepita con il decreto legislativo n. 262 del 4 settembre 2002. La Direttiva si applica a 57 tipologie di macchine ed attrezzature definite nell'Allegato I, mobili o semoventi, suddivise in due classi: a) Alla prima classe appartengono quelle per le quali è stabilito un valore limite del livello di potenza sonora emesso (cfr. articolo 12): Il fabbricante deve in questo caso garantire il rispetto di tale valore limite e sottoporre le sue macchine e attrezzature ad uno dei seguenti processi certificativi, da lui scelto: a1) controllo interno della produzione (con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici), da preferire per produzioni di serie a2) verifica dell'esemplare unico, da suggerire nel caso di produzione di prodotti singoli a3) garanzia di qualità totale, nel caso in cui il fabbricante adotti un sistema di qualità sostanzialmente conforme alle UNI EN ISO 9001.

Tutte e tre le procedure prevedono l'intervento di un Organismo Notificato, scelto dal fabbricante. b) Alla secondaclasse appartengono le macchine e le attrezzature per le quali la direttiva non fissa un valore limite di potenza sonora emessa, e la cui certificazione acustica è affidata unicamente al fabbricante attraverso una procedura di controllo interno della produzione (cfr. articolo 13). Qualunque sia la via intrapresa per la certificazione debbono essere svolte alcune attività: b1) determinazione, attraverso definite procedure di prova, dell'emissione acustica di ogni tipologia di macchina ed attrezzatura, che tenga conto, oltre che dei risultati di prova, anche dell'incertezza associata ad aspetti metrologici e produttivi (livello di potenza sonora garantito); b2) predisposizione di adeguata documentazione tecnica; b3) redazione della dichiarazione di conformità; b4) apposizione della marcatura CE; b5) apposizione dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito.


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